Rinnovo patente di guida e prescrizione di cannabis medica: il precedente in Italia

Rinnovo patente di guida e prescrizione di cannabis medica: il precedente in Italia. Articolo a cura di Tutela Legale Stupefacenti Avv. Claudio Miglio e Avv. Lorenzo Simonetti

Primo precedente in Italia di rinnovo patente di guida per un paziente che si cura con la cannabis terapeutica tipo Bedrocan con THC al 19-22%.

patente e cannabis

Il quadro giuridico di riferimento e le strategie difensive in sede di visita dinanzi le Commissioni Medico Legali.

Con il Decreto 9 novembre 2015 (c.d. Decreto Lorenzin), il Ministero della Salute ha assunto il ruolo di protagonista nella gestione dei medicinali a base di cannabis.
In particolare, il Ministero ha esclusiva competenza nella concessione delle autorizzazioni per la coltivazione di cannabis, il commercio, l’esportazione, l’importazione, l’acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti con finalità terapeutica.
Dopo il decreto Lorenzin del 2015, la platea dei consumatori di farmaci a base di cannabis è palesemente aumentata e, conseguentemente, si sono largamente diffusi farmaci cannabinoidi che possono essere prescritti con ricetta non ripetibile (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture).
Come accadrebbe con riguardo a qualsiasi altro farmaco, è evidente che si pone il problema di conciliare il diritto alla salute di un paziente (che si cura per mezzo di medicinali a base di cannabis) con la sicurezza della circolazione stradale.


Nel quadro delineato si coglie pienamente il significato dell’art. 140 del Codice della Strada, il quale enuncia il principio informatore della circolazione: gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio della circolazione in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
Quanto appena detto risiede nella presunzione per la quale è pericoloso mettersi alla guida dopo aver assunto un medicinale che possa concretamente influenzare sulla reattività del conducente.
Si noti, però, come riguardo la cannabis per uso terapeutico vi sia un pregiudizio diffuso stante la natura di sostanza stupefacente per antonomasia la quale – in verità – non differisce da un farmaco di origine artificiale avente, invece, un effetto psicotropo. In tal ultimo caso, però, la “tradizionale cultura farmacologica” ancora predilige un paziente che si cura con medicinali da laboratorio piuttosto di un malato che segue un percorso terapeutico basato su farmaci e preparazioni vegetali a base di cannabis.

In linea generale, un paziente che assume determinati farmaci deve rivolgersi alla Commissione Medica Locale al fine di vedere rinnovato il proprio titolo di guida: il predetto organo sanitario, quindi, assolve la funzione di verificare ed accertare l’idoneità alla guida di soggetti che rientrano in particolari tipologie di utenza


La principale normativa al riguardo (decreto legislativo n. 59 del 18.04.2011) stabilisce che «La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull’abilità alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata alla Commissione medica locale».
Una volta che il paziente si presenta a visita in Commissione Medico Locale, tale organo gode di un’ampia discrezionalità tecnica in ordine alla compatibilità tra il farmaco assunto e la sua idoneità alla guida.
Nel valutare l’idoneità fisica e psichica alla guida di veicoli da parte di un determinato soggetto, l’Amministrazione formula un giudizio tecnico caratterizzato da un evidente margine di discrezionalità il quale, in sede di ricorso, può essere messo in discussione solamente dimostrando la palese erroneità o inattendibilità della valutazione tecnico-specialistica operata dalla Pubblica Amministrazione.


In altri termini, quindi, per la difesa del paziente non è sufficiente evidenziare semplicemente la “non condivisibilità” della valutazione tecnica della Commissione Medica.
In particolare, è bene evidenziarlo, la giurisprudenza ritiene che il giudizio in ordine all’idoneità/inidoneità del paziente alla guida di veicoli sia caratterizzato da una fisiologica ed ineliminabile opinabilità (cd. margine di elasticità) che si ritiene insindacabile nel caso di impugnazione del giudizio di non idoneità alla guida.

Alla luce di ciò, quindi, il nostro studio legale ritiene di dover gestire le visite mediche in Commissione utilizzando tutti gli accorgimenti utili e necessari per far sì che il paziente non sia lasciato da solo in balìa di un giudizio medico-discrezionale il quale, se non immediatamente criticato e messo in discussione, sarà più difficile demolirlo in sede di ricorso amministrativo.


Di seguito tratteremo del primo caso di rinnovo di una patente di guida per un paziente che si cura con la cannabis terapeutica tipo Bedrocan con THC al 19-22%. Il giudizio di idoneità alla guida ottenuto nell’interesse del nostro Assistito. Il caso Mura.

Si è rivolto al nostro studio legale il Sig. Daniele Mura il quale ha presentato domanda di rinnovo della propria patente di guida dinanzi la Commissione Medica Locale di Brescia.
Il nostro Assistito dal 2016 è afflitto da dolore lombare e cervicale con carattere neuropatico: come dimostrato per mezzo di copiosa documentazione medica, il paziente si è rivelato refrattario all’assunzione di farmaci analgesici tradizionali (quali oppioidi) trovando benefici – invece – con l’uso di cannabis terapeutica così da ottenere la riduzione della componente dolorosa (neuropatica e osteoarticolare), la stabilizzazione dell’umore ed il miglioramento della qualità del sonno.


Dal 2017, quindi, ha cominciato ad assumere cannabis medica regolarmente prescritta (nella specie: Cannabis Flos).
Nel dettaglio, trattasi di fiori di marijuana terapeutica coltivati e lavorati nei Paesi Bassi dall’azienda Bedrocan International: le infiorescenze vengono importate in Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea al fine di coprire, almeno in parte, la grande richiesta di cannabis medica della popolazione.
Con riguardo al trattamento di cannabis per scopi terapeutici, è bene tenere in considerazione il “rapporto di equilibrio” che si tende a stabilire con una terapia cannabica complessa. Il CBD (Cannabidiolo), infatti, esercita a livello cerebrale un’azione di antagonismo nei confronti del THC (tetraidrocannabinolo), andandone a mitigare gli eventuali effetti psicotropi che quest’ultimo principio attivo può determinare.

Ciò premesso, la strategia del nostro studio legale si è espressa nei seguenti termini:
1) abbiamo depositato una memoria difensiva allegando tutti i certificati dei medici che hanno seguito il Sig. Mura i quali, concordemente, affermavano che il paziente:

  • ha sempre ben tollerato il trattamento a base di cannabinoidi;
  • ai controlli clinici è sempre pienamente vigile e ben orientato;
  • non ha manifestato effetti collaterali o sgradevoli legati ai cannabinoidi, in particolare senza manifestare disordini mentali, comportamenti o segni di dipendenza patologica.
  • al fine di attualizzare il giudizio medico, abbiamo ritenuto essenziale l’assistenza del nostro medico legale Dott. Carlo Privitera il quale, previa visita del paziente, ha redatto una consulenza esplicativa degli specifici dati farmacologici associati agli indici antropometrici del nostro Assistito, rilevando che:
  • poiché solamente l’1% della dose assunta di cannabis raggiunge il cervello, in relazione alla posologia assunta dal Sig. Mura, si è stimato che per ogni assunzione di cannabis Flos THC 19% solamente una modesta quantità di THC possa interagire con recettori cerebrali mentre il restante del principio attivo viene assorbito dal tessuto adiposo e disperso nel corpo per lenire i lancinanti dolori del paziente;
  • è stata ribadita l’inefficacia della precedente terapia a base di benzodiazepine, ansiolitici, antidolorifici e antidepressivi, mentre l’uso dei cannabinoidi ha consentito al paziente di poter condurre la propria giornata in assenza di sintomatologia dolorosa, o comunque, assolutamente ridotta e meglio controllata rispetto alle prime terapie;
  • gli effetti psicotropi del THC, specialmente quelli inerenti al rallentamento dei riflessi, possono essere circoscritti nel tempo a una/due ore circa dall’assunzione della terapia: trascorso tale breve periodo il paziente si presume idoneo alla guida.

Alla luce di quanto sopra descritto, la Commissione Medica Locale di Brescia ha riconosciuto che il nostro Assistito fosse in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per la patente di guida e, per l’effetto, ha rinnovato la patente di guida per un anno senza, peraltro, indicare alcuna ulteriore particolare prescrizione in capo al Sig. Mura.
Il risultato ottenuto, a quanto ci consta, costituisce il precedente in Italia stante un generalizzato clima di “chiusura mentale” rivendicato costantemente dalle Commissioni Mediche Locali.
Confidiamo, pertanto, come questo precedente possa costituire un risultato utile per numerosi pazienti i quali, costretti ad assumere farmaci a base di cannabis, possano anche godere della libertà di circolazione stradale quale espressione costituzionale del principio di uguaglianza inteso quale obbligo a carico dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono ad alcuni cittadini di godere dei diritti fondamentali in condizioni di parità con tutti gli altri.

Tutela Legale Stupefacenti

Avv. Claudio Miglio e Avv. Lorenzo Simonetti

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