Approvata) MOZIONE
Iniziative in relazione alla possibile condanna penale del sig. Walter De Benedetto, persona affetta da artrite reumatoide.
LโASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
premesso che:
in Italia le preparazioni magistrali a base di cannabis ad uso terapeutico sono prescrivibili dal 2006;
il Decreto Ministeriale 9 novembre 2015, c.d. Decreto Lorenzin, ha esteso le indicazioni terapeutiche allโuso dei cannabinoidi ovvero, come indicato dal sito internet del Ministero alla Salute, โl’impiego nel dolore cronico e di quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nella nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dellโappetito nella cachessia, anoressia, perdita dellโappetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nellโanoressia nervosa; lโeffetto ipotensivo nel glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Touretteโ;
solo nel 2016, โil nostro Paese ha avviato una produzione nazionale di cannabis per uso medico presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM), grazie alla collaborazione tra il Ministero della salute e il Ministero della difesa, in modo da garantire lโaccesso a tali terapie a costi adeguati e in modo sicuroโ, prima di allora โle preparazioni magistrali con prodotti vegetali a base di cannabis venivano importate dallโOffice of Medicinal cannabis (organismo olandese per la cannabis) del Ministero olandese della Salute, welfare e sportโ;
la produzione di cannabis ad uso terapeutico risulta essere inferiore al fabbisogno attuale e potenziale.
Rilevato che:
il Sig. Walter De Benedetto, persona affetta da artrite reumatoide, รจ imputato per il reato di coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti e il prossimo 27 aprile c.a. dovrร affrontare davanti il Tribunale di Arezzo, sez. penale, il rito abbreviato, cosรฌ come stabilito a seguito di udienza preliminare tenutasi il 23 febbraio u.s.;
come si apprende da notizie di stampa, il sig. Walter De Benedetto, arrivato in Tribunale, il giorno della citata udienza, accompagnato in ambulanza – a causa delle sue gravissime condizioni – ha dichiarato โMi assumo la mia responsabilitร , ho fatto di tutto per essere in aula oggi per andare fino in fondo. Questa รจ una battaglia in cui non ci sono solo io, credo nella giustizia e nella legge, mi sento a posto con la mia coscienzaโ;
Visto che
il Presidente della Repubblica, come enunciato dal comma 11 dell’art. 87 della Costituzione Italiana, puรฒ concedere grazia e commutare le pene;
come previsto dallโart. 174 del Codice Penale โL’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla leggeโ;
Tenuto conto che
sono diverse le proposte di legge di iniziativa parlamentare, depositate presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, che intendono intervenire in materia di coltivazione di cannabis, mirando in particolare a consentirne la coltura in forma domestica e per uso personale, in linea con una recente sentenza della Corte di Cassazione;
detta sentenza, n. 12348/2020, delle Sezioni Unite della Cassazione recita che “Il reato di coltivazione di stupefacenti รจ configurabile indipendentemente dalla quantitร di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformitร del tipo botanico e la sua attitudine, anche per le modalitร di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono perรฒ ritenersi escluse, in quanto non riconducibili nell’ambito della norma penale: le attivitร di coltivazioni di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.”;
in data 2 dicembre 2020 รจ stato reso noto che lโOrganizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha riconosciuto le proprietร mediche e terapeutiche della cannabis, sostanza, cosรฌ, eliminata dalla tabella IV – contenente le sostanze ritenute piรน pericolose – della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, novitร che rappresenta un risultato storico che faciliterร la ricerca sulle proprietร terapeutiche della cannabis.
Considerato che
si ritiene inopportuno e inaccettabile che in un Paese civile una persona, che vive una difficile condizione di vita, possa subire una condanna penale per aver coltivato la sostanza necessaria ad alleviare il dolore cronico determinato dalla malattia,
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
E PER ESSO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
a rivolgere un accorato appello, in nome della Regione Siciliana, al Presidente della Repubblica che sia volto a chiederne un decisivo intervento nel caso de quo, mediante gli strumenti giuridici ritenuti opportuni, financo, nella denegata ipotesi di sopravvenuta condanna, a valutare lโesistenza dei presupposti per la concessione della Grazia;
per la tutela della salute e del diritto a condurre una vita dignitosa di tutti i cittadini italiani che quotidianamente convivono con la sofferenza e il dolore attualmente vissuti dal Sig. Walter De Benedetto, a porre in essere tutte le azioni utili dinanzi le autoritร istituzionali competenti volte ad una modifica legislativa necessaria a consentire la coltivazione in forma domestica e per uso personale della cannabis e che escluda dalla fattispecie di reato la coltura delle sostanze stupefacenti, allorquando ne sia prevista lโassunzione per fini terapeutici a fronte dellโesistenza di patologie invalidanti e degenerative indicate nel Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2015, n. 279, tenuto conto dellโufficiale e recente riconoscimento del valore terapeutico della cannabis da parte dellโOrganizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย









